il TAR Lazio, con due distinte ordinanze, la n. 3951/2022 della Sezione IV bis e la n. 4007/2022 della Sezione III bis, ha respinto le richieste di sospensione dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.

Si tratta dei ricorsi proposti da coloro i quali conseguiranno il titolo estero entro il 20 luglio 2022, e chiedono di essere inseriti in graduatoria con riserva come i loro colleghi che conseguiranno il TFA in Italia entro il 20 luglio 2022.
Diverse le motivazioni del rigetto.
– La Sez. IV bis afferma “trattandosi di situazione futura ed eventuale” in quanto il titolo non è stato ancora conseguito, la tutela cautelare non può essere concessa.
– La Sez. III bis approfondisce maggiormente la questione, ed afferma che 1) l’eccezione di consentire l’iscrizione alle GPS solo per chi conseguirà il TFA in Italia entro il 20 luglio è giustificata, e non vi è motivo di estenderla anche a chi ha il titolo estero; 2) sulla questione dell’assegnazione di incarichi, negata a chi ha il titolo estero non riconosciuto, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro.
Risultato quindi profondamente negativo

FONTE studio legale VANNICELLI CINQUEMANI