In controtendenza rispetto ai provvedimenti di ieri, con ordinanza cautelare 23 giugno 2022 n. 4021 della Sez. IV bis ha accolto il ricorso proposto da alcuni docenti GIA’ PRESENTI IN GPS negli anni precedenti.
Afferma infatti il TAR “la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali comprese quelle finalizzate all’immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019);
– l’ordinanza n. 112/2022 nella parte in cui dispone che l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto – reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle
aspettative dei ricorrenti. Ritenuto dunque che l’ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l’immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati. Sussistono giuste”.
Nessuna questione di giurisdizione quindi, e accoglimento pieno nel merito

FONTE studio legale VANNICELLI CINQUEMANI