Il nostro Studio Legale d’intesa con Agenzia Formativa e tanti docenti abilitati all’estero ha già impostato il ricorso al TAR per l’impugnazione dell’Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 prot. n. 112, con particolare riferimento all’art. 7, comma 4, lettera e, laddove è scritto “L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”. Tale inciso appare infatti viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento con le precedenti norme regolatrici degli incarichi di supplenza, nonché gravemente lesivo della disciplina sul riconoscimento reciproco dei titoli conseguiti a livello comunitario.

FONTE studio legale VANNICELLI CINQUEMANI