Premesso che le regole per la fruizione di permessi, ferie e assenze del personale ATA con contratto a tempo determinato sono disciplinate dal CCNL, vediamo sinteticamente cosa disciplina la normativa.

Assenze per malattia

L’art. 17 comma 9 e art. 19 comma 15, CCNL 2007 disciplina l’ipotesi di patologie gravi, disponendo che in caso di terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, non sono contati i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni di day hospital e nemmeno le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie. Quindi, in tutti questi casi, spetta l’intera retribuzione.

L’art. 33 del CCNL 2016/18 riconosce al personale ATA specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria fino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico. Si badi che in questa circostanza, le 6 ore di permesso (delle 18) sono assimilate ad una intera giornata di assenze per malattia ai fini del computo. Per le ore restanti:

  • per il personale con contratto annuale o al 30 giugno

l’art. 19 comma 3 e 4 CCNL 2007 dispone che l’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico con retribuzione intera per il primo mese, 50% nel secondo e terzo mese, senza retribuzione nel periodo restante.

  • Per il personale con contratto di supplenza breve

l’art. 19 comma 10 CCNL 2007 dispone che l’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%, limitatamente alla durata del contratto.

Permessi

Il combinato disposto degli artt. 15 e 16, commi 2 e 3; art 19, commi 7, 9 e 12 del CCNL 2007 e art 32 del CCNL 2016/18 dispone come segue:

  • 6 giorni complessivi all’ anno, non retribuiti per motivi personali e familiari documentati o autocertificati;
  • 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, partecipazione a concorsi ed esami (inclusi quelli eventualmente richiesti per il viaggio);
  • 3 giorni di permesso, previsti da particolari disposizioni di legge(art. 33, comma 3, legge 104/1992), fruibili anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
  • 3 giorni, retribuiti (anche non continuativi), per luttoper coniuge, partenti entro il secondo grado, convivente o componente la famiglia anagrafica, affini di 1° grado.
  • 15 giorni, retribuiti, consecutivi per matrimonio nei limiti della durata del rapporto di lavoro (fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio medesimo);
  • altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge;
  • permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero, che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.

Ferie

L’art. 19, commi 1 e 2 del CCNL 2007 che regola la disciplina in materia di ferie del personale a tempo indeterminato dispone anche le regole del personale supplente con alcune precisazioni. In particolare:

  • le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
  • se la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico;
  • il pagamento delle ferie è possibile solo in via residuale per incapienza contrattuale e solo per i supplenti brevi e temporanei;
  • al personale ATA a tempo determinato, con un’anzianità di servizio fino a 3 anni, spettano 30 giorni di ferie;
  • al personale ATA a tempo determinato, con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni, spettano 32 giorni di ferie.