(legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18)

Docenti a tempo indeterminato o con contratto al 31 agosto

Le ferie possono essere fruite nei periodi di luglio ed agosto oppure in quelli di sospensione delle lezioni che comprendono, oltre a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali ecc.

Spetta sempre al docente individuare il periodo di fruizione delle ferie.

Per es. se il docente con contratto al 31/8 fruisce delle ferie nei periodi di luglio e agosto la scuola non può effettuare nessuna riduzione dei giorni maturati rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni (es. Natale e Pasqua) così come invece avviene per il personale supplente con contratto al 30/6.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro le ferie non sono monetizzabili salvo i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui non è imputabile o riconducibile al dipendente (decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità ecc.).

Docenti supplenti brevi o con contratto al 30 giugno

Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto a nulla rilevando se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie in tali periodi.

In sostanza, la scuola deve detrarre dal monte ferie maturato e spettante al docente tutti i giorni di sospensione delle lezioni (periodi di Natale e Pasqua e periodo dal termine delle lezioni al 30/6, con esclusione dei giorni in cui il docente è impegnato in attività valutative o collegiali) e ovviamente il periodo di ferie eventualmente già fruito dal docente. Ciò che rimane va monetizzato.

È utile precisare che tale calcolo (sottrazione dei giorni in cui è possibile fruire delle ferie dal totale delle ferie maturate e non fruite) va effettuato dalla scuola solo al termine del contratto ovvero nel momento in cui le ferie andrebbero monetizzate.

Anche per tale personale ai fini di una eventuale monetizzazione delle ferie residue si prendono in considerazione i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui la mancata fruizione non è imputabile o riconducibile al dipendente (assenze per malattia e infortunio, congedo obbligatorio di maternità ecc. fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni o comunque durante tutti i periodi in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie).

Per es. se durante il periodo di sospensione delle lezioni per Natale o Pasqua, periodo in cui il docente può fruire delle ferie, il docente era in malattia o in congedo per maternità, tali giorni non dovranno essere sottratti dal monte ferie spettante.