Ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007 il personale DOCENTE con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell’ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato, in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.

Il personale docente che presta servizio in altra classe di concorso o ordine di scuola assume lo status previsto per il supplente, anche per i congedi e la retribuzione.

Fruizione delle ferie

contratto al 31 agosto: il personale fruirà delle ferie nella scuola in cui è in servizio con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato;

contratto al 30 giugno:

  • non è possibile attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.;
  • non è possibile calcolare i giorni di ferie spettanti sottraendo i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse, così come si fa per tutti i supplenti a tempo determinato con contratto al 30/6.

Ciò perché il personale destinatario dell’art. 36 e 59 rientra nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato e non cessa il rapporto di lavoro.

In conclusione, così come precisato anche dall’ARAN – SCU_014_Orientamenti applicativi – tale personale fruirà delle ferie al rientro nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato (detratti i giorni di ferie eventualmente già fruiti durante la supplenza).