Come abbiamo già visto, da ieri, 6 marzo fino al 21, tutti i docenti che abbiano intersse potranno presentare istanza per ottenere un trasferimento territoriale, interprovinciale, passaggio di ruolo o cattedra.

PRECEDENZA (I)

Al personale

  • videoleso ed emodializzato
  • in situazione di handicap o con necessità di cure continuative
  • handicap con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50 (art. 21 legge 104/92).
  • Soggetti (non necessariamente disabili) bisognosi di particolari cure a carattere continuativo (gravi patologie ad es.: cobaltoterapia, chemioterapia, ecc.).
  • Soggetti maggiorenni con handicap in situazione di gravità art. 33, comma 6, Legge 104/92.

è riconosciuta la precedenza assoluta nella mobilità docenti, a prescindere dal Comune o Provincia di provenienza.

PRECEDENZA (II)

Il personale trasferito con domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato istanza, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro, per otto anni, con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito perché soprannumerario. In questo caso, la precedenza sarà riconosciuta nella prima fase delle procedure di trasferimento solo se il posto o risulta disponibile per i movimenti relativi ad uno degli otto anni scolastici successivi all’individuazione della soprannumerarietà.

PRECEDENZA (III)

Al personale che assiste soggetti disabili in situazione di gravità art. 33 co. 5 e 7 della legge 104/92 sarà riconosciuta la precedenza nella I Fase (limitatamente ai Distretti diversi dello stesso Comune) e nella II e III fase:

  • Ai genitori che prestano assistenza al figlio, anche adottivo, disabile con handicap permanente in situazione di gravità
  • Al personale che assiste il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto portatore di handicap permanente in situazione di gravità
  • Nella I Fase (limitatamente ai Distretti diversi dello stesso Comune) e nella II Fase ai figli che assistono il genitore con handicap permanente in situazione di gravità

PRECEDENZA (IV)

Rientro nel comune di precedente titolarità: qui la mobilità è riconosciuta nella seconda fase al personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, beneficiario della precedenza II che ha chiesto in ognuno degli otto anni successivi come prima preferenza, la scuola, il distretto o il comune dal quale è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata o, in assenza di posti richiedibili, quello più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.

Personale coniuge di militare o di categoria equiparata: per usufruire occorre indicare come prima preferenza sintetica il comune di residenza del coniuge o fare una scelta puntuale di una scuola ivi ubicata.

Personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali: durante l’esercizio del proprio mandato, solo relativamente alla II e II fase: occorre sempre indicare come prima preferenza il comune o un distretto subcomunale in cui si esercita.

Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale: ha diritto alla precedenza solo limitatamente ai trasferimenti interprovinciali (fase III) per la provincia nella quale ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno 3 anni.