Ottenere un incarico di supplenza non sempre consente l’aggiornamento del punteggio.

Vediamo insieme quali sono i casi:

Chi riceve un incarico di supplenza nella scuola primaria su sostegno senza essere in possesso della specializzazione per il sostegno né del titolo per il posto comune, non avrà diritto all’assegnazione del punteggio per le classi di concorso della scuola secondaria.

Al riguardo, la nota ministeriale del 22 luglio 2020 chiarisce che il servizio prestato senza titolo di studio di accesso è valido, ai fini dell’assegnazione del punteggio, solo se il titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento della presentazione della domanda.

ECCEZIONI

  • Nelle GPS di II fascia per la scuola d’infanzia e primaria, il servizio prestato su posto comune o di sostegno senza titolo dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile come specifico e aspecifico, a seconda del grado, ma solo per le relative graduatorie di infanzia e primaria.
  • Discorso analogo vale per le supplenze di scienze motorie alla primaria effettuate da docenti delle classi di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado), nonostante la nomina sia avvenuta da graduatoria e non da MAD.

Infine, essendo le GPS graduatorie istituite da poco, la tabella di valutazione dei titoli è diversa rispetto alle passate graduatorie. Manca, infatti, l’area ‘altre attività di insegnamento’. Questo tipo di servizio, quindi, non è valutabile, poichè, come spiega la FAQ ministeriale, sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.