Con viva emozione Vi comunichiamo che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 dicembre 2022 n. 22, ha respinto l’appello proposto contro le nostre vittorie al TAR Lazio sul riconoscimento dei titoli esteri, anche per la specializzazione sul sostegno.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato: “19. Con specifico riferimento agli insegnanti di sostegno, poi, si deve qui rilevare come la giurisprudenza di questo Consiglio (v., ad esempio, Cons. St., sez. IV, 6 novembre 2020, n. 6827) abbia già osservato, in modo del tutto condivisibile, come un analogo provvedimento di rigetto dell’istanza adottato dal Ministero sia illegittimo per difetto di motivazione in quanto si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra (lo Stato Estero) e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno”.

Il che significa che, in disparte alle differenze tra le figure professionali e al percorso per il conseguimento del relativo attestato “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.

I titoli esteri quindi possono e devono essere riconosciuti, laddove la formazione svolta all’estero soddisfi le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia.

Confidiamo quindi che, dopo anni di intenso lavoro, i titoli abilitanti e la formazione degli insegnanti di sostegno svolta all’estero sia riconosciuta in via definitiva dal Ministero dell’Istruzione.

(Fonte STUDIO LEGALE VANNICELLI CINQUEMANI)