Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
Il D.lgs. n. 105/2022, all’articolo 10, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e all’articolo 2, comma 1, lettera c), ha
aggiunto, nel Capo IV del T.U., l’articolo 27-bis per disciplinare il “Congedo di paternità
obbligatorio”, rinominando il congedo di paternità di cui all’articolo 28 del T.U. “Congedo
di paternità alternativo”.
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del
padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022.
Il nuovo articolo 27-bis dispone che:
“1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque
mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili
ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco
temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

  1. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
  2. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
  3. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
  4. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi
    dell’articolo 28.
  5. Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni
    in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile
    in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale
    per la richiesta e la gestione delle assenze”.
    Al fine di garantire il diritto al congedo di paternità obbligatorio, il legislatore ha introdotto nel T.U. anche l’articolo 31-bis, nel quale è disposto che: “Il rifiuto, l’opposizione o
    l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27 -bis sono puniti
    con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e
    dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.
    Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:
  • i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo
    necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui
    all’articolo 28 del T.U.;
  • i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito
    contributivo.
    Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in
    essere al momento della fruizione del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il
    diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo
    24 del T.U.

    Il congedo spetta altresì ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali
    compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico.
    Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione
    separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, né ai padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di
    lavoro autonomo dello spettacolo1
    .