La circolare 132 del 15 dicembre 2022 all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’INPS “pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”.

E quindi, chi non dovrà presentare la domanda a marzo?

Coloro che nell’arco di tempo gennaio 2022 – febbraio 2023 hanno presentato una domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che è stata accolta ed è in corso di validità, potranno beneficiare dell’erogazione d’ufficio dell’Assegno Unico da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda.

Resta necessario comunicare qualsiasi variazione delle informazioni inserite nella domanda di assegno unico, trasmessa a Inps prima del 28 febbraio 2023, ad integrazione della domanda, come:

  • Nascita di figli
  • Variazione condizione di disabilità,
  • Variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • Modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • Criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • Variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • Variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Chi, invece, dovrà presentare domanda?

Tutti coloro che non ne hanno mai fruito e anche chi prima del 28 febbraio 2023, ha trasmesso una istanza che si trova in uno dei seguenti stati: “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.

Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Se, invece, la domanda verrà presentata dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. Per tutti sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati.