L’orario di lavoro giornaliero e settimanale del Personale ATA è definito dall’art. 51 del CCNL/2007. Qui, la norma indica un orario settimanale di 36 ore, suddivise in 6 ore continuative, generalmente antimeridiane. Per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, possono essere anche pomeridiane.
Normativa
Il contratto prevede che l’orario di lavoro massimo giornaliero per il Personale ATA sia di 9 ore. Quando la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale ha diritto alla richiesta di una pausa di almeno 30 minuti. La pausa deve essere prevista in ogni caso, quando l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
In caso di orario lavorativo pomeridiano, vale il principio di rotazione fra tutto il personale in servizio. Inoltre, l’orario deve garantire la consumazione del pasto.
Criteri
Le modalità di articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA delle diverse scuole, vengono disciplinate in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Questo viene stabilito ad inizio anno scolastico e inserito nel piano annuale di lavoro. Rimane invariato per tutto l’anno scolastico.
In ogni caso, si possono prevedere deroghe di flessibilità oraria (norme sui permessi). Ritardi, recuperi e riposi compensativi sono stabiliti sulla base di alcuni criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzare l’impiego delle risorse umane;
- migliorare la qualità delle prestazioni;
- ampliare la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- mirare al miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
- l’orario si programma su base plurisettimanale.
Compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.