I permessi brevi del personale ATA e docentedella scuola, sia di ruolo che precario sono definiti nell’articolo 16 del CCNL 2007. Sono retribuiti e possono essere richiesti per alcune ore. Il tempo va poi restituito nel corso del contratto. Vediamo cosa prevede la normativa per avere chiari i punti.

Normativa

Come detto sopra, i permessi brevi retribuitifanno riferimento all’art. 16 del CCNL del 29.11.2007, che per docentie personaleATA di ruolo e precario prevede:

  1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiorealla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
  2. I permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore in un anno scolastico per il personale ATA, mentre per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
  3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
  4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
  5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Chiarimenti

In base a quanto disposto dal CCNL del 2007, che regola i permessi brevi retribuiti, il dipendente può usufruirne per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Il docente dovrà recuperare queste ore con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio quando era in permesso.

Come previsto dal comma 5, l’attribuzione dei permessi dei docente è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.

Il contratto non dice nulla nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.

L’assenza ingiustificata implica trattenute economiche, ma non solo. Può essere attivato un procedimento disciplinare, secondo le disposizioni contrattuali vigenti in materia, tenendo altresì presente quanto previsto dal d.lgs. n. 150 del 2009.

Docenti e ATA, quali differenze

I permessi brevi del personale ATA “non possono superare le 36 ore nel corso dell’anno” e non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio.

Per i permessi del personale docente il limite è di due ore giornaliere e il totale corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento:

  • scuola di I e II grado 18 ore;
  • scuole primarie 24 ore;
  • scuola dell’infanzia 25 ore;