Permessi brevi per il personale docente assunto a tempo indeterminato o determinato. La normativa vigente è quella che fa riferimento al CCNL 2006/2009. 

Permessi per i docenti di ruolo

In ciascun anno scolastico, il docente di ruolo può fruire dei seguenti permessi:

Fino a 3 giorni, anche non consecutivi, per ogni singolo evento luttuoso relativo alla perdita di:

  • coniuge
  • parente di primo o di secondo grado
  • affini di primo grado
  • componente la famiglia anagrafica o convivente.

Per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.
Per la partecipazione a concorsi e/o esami: sino a otto giorni. In questi 8 giorni sono compresi i giorni eventuali che necessitano per l’effettuazione del viaggio nel caso in cui la sede del concorso o degli esami dovesse essere lontana dalla sede di servizio.
Per il matrimonio, sono fruibili 15 giorni consecutivi (da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso).
I suddetti permessi non vanno a ridurre le ferie, eccezion fatta per le 6 giornate di ferie di cui all’articolo 13, comma 9 del CCNL. I permessi vengono retribuiti regolarmente e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

Permessi brevi per i supplenti

I docenti che hanno stipulato un contratto a tempo determinato possono chiedere un permesso per motivi personali o familiari, dietro presentazione di una domanda, documentando e autocertificando il motivo.
I permessi fruibili sono i seguenti:

  • 6 giorni non retribuiti per motivi personali o familiari
  • 8 giorni non retribuiti per partecipazione a concorsi o esami.
  • 3 giorni retribuiti per lutto per coniuge, parente di primo o di secondo grado, affini di primo grado, componente la famiglia anagrafica o convivente.
  • 15 giorni retribuiti da usufruire in modo continuativo per matrimonio.

Permessi brevi

I docenti di ruolo e i docenti che hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato possono usufruire, durante l’anno scolastico, di permessi brevi sino ad un massimo di due ore giornaliere. 
Tali permessi non possono superare le:

  • 18 ore per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
  • 22 ore per il personale docente della scuola primaria.
  • 25 ore per il personale docente della scuola dell’infanzia.

I docenti di ruolo dovranno recuperare tali permessi, su richiesta dell’istituzione, entro i due mesi successivi dalla fruizione degli stessi; i supplenti, invece, entro la scadenza della loro nomina.