Permessi brevi per il personale docente assunto a tempo indeterminato o determinato. La normativa vigente è quella che fa riferimento al CCNL 2006/2009.
Permessi per i docenti di ruolo
In ciascun anno scolastico, il docente di ruolo può fruire dei seguenti permessi:
Fino a 3 giorni, anche non consecutivi, per ogni singolo evento luttuoso relativo alla perdita di:
- coniuge
- parente di primo o di secondo grado
- affini di primo grado
- componente la famiglia anagrafica o convivente.
Per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.
Per la partecipazione a concorsi e/o esami: sino a otto giorni. In questi 8 giorni sono compresi i giorni eventuali che necessitano per l’effettuazione del viaggio nel caso in cui la sede del concorso o degli esami dovesse essere lontana dalla sede di servizio.
Per il matrimonio, sono fruibili 15 giorni consecutivi (da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso).
I suddetti permessi non vanno a ridurre le ferie, eccezion fatta per le 6 giornate di ferie di cui all’articolo 13, comma 9 del CCNL. I permessi vengono retribuiti regolarmente e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
Permessi brevi per i supplenti
I docenti che hanno stipulato un contratto a tempo determinato possono chiedere un permesso per motivi personali o familiari, dietro presentazione di una domanda, documentando e autocertificando il motivo.
I permessi fruibili sono i seguenti:
- 6 giorni non retribuiti per motivi personali o familiari
- 8 giorni non retribuiti per partecipazione a concorsi o esami.
- 3 giorni retribuiti per lutto per coniuge, parente di primo o di secondo grado, affini di primo grado, componente la famiglia anagrafica o convivente.
- 15 giorni retribuiti da usufruire in modo continuativo per matrimonio.
Permessi brevi
I docenti di ruolo e i docenti che hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato possono usufruire, durante l’anno scolastico, di permessi brevi sino ad un massimo di due ore giornaliere.
Tali permessi non possono superare le:
- 18 ore per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
- 22 ore per il personale docente della scuola primaria.
- 25 ore per il personale docente della scuola dell’infanzia.
I docenti di ruolo dovranno recuperare tali permessi, su richiesta dell’istituzione, entro i due mesi successivi dalla fruizione degli stessi; i supplenti, invece, entro la scadenza della loro nomina.