(Artt. 13 commi 12 e 13 CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 d.lgs 151/01)

Il personale può interrompere il periodo di ferie:

  • In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;
  • In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);
  • Se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

Le ferie del dipendente interrotte o sospese dal dirigente:

Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.

In questo caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.