Le ferie del personale della scuola costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007 tuttora in vigore. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.
Numero di giorni di ferie e di festività soppresse
(Artt.13, commi 1 – 6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007)
Ferie spettanti al personale a tempo indeterminato e determinato
Il personale docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato ha diritto:
- a 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- a 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
Per “anzianità di servizio” si intende un servizio a qualunque titolo prestato (per cui nei tre anni vengono considerati tutti i servizi svolti a tempo determinato sia come docente che ATA).
Nel calcolo dei giorni di ferie spettanti, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Calcolo delle ferie personale a tempo determinato
Le ferie del personale docente e ATA assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Va quindi effettuata la proporzione: 360: 30/32 = n° dei giorni di servizio: x
Es. docente fino al terzo anno di servizio che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).
Festività soppresse
In sostituzione delle festività soppresse, a tutto il personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Nel calcolo dei giorni spettanti per festività soppresse, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Personale in servizio su 5 o 6 giorni o in regime di part time
Personale in servizio su 5 o 6 giorni
Per il personale docente e ATA che presta servizio su 5 giorni (settimana corta o giorno libero) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie. A tutto il personale scolastico le ferie devono essere sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali.
Di norma il periodo di ferie deve essere definito tenendo conto dei giorni lavorativi come derivanti dalla distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni, senza conteggiare le festività e/o i riposi compensativi in esso ricadenti.
Personale docente e ATA in regime di part-time
Il personale docente e ATA in regime di part time orizzontale ha lo stesso numero di giorni di ferie del personale a tempo pieno. Per il personale docente e ATA in regime di part time verticale, invece, il periodo di ferie viene riproporzionato.
Per il solo personale docente ed ATA in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali):
Es. docente in part time verticale 3 giorni a settimana: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.
PARTICOLARITÀ
Per il personale ATA il CCNL 29.11.2007 (art. 13 comma 5) dispone che nel caso in cui il PTOF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni CCNL
. Mentre i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana ai fini del computo delle ferie vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
TIPOLOGIE DI ASSENZA CHE NON RIDUCONO IL PERIODO DI FERIE SPETTANTE
(Art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007)
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico. Es: periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50%; congedi parentali retribuiti al 30%