Con circolare annuale prot. n. 28597, (al punto 3) il Ministero affronta il tema delle supplenze (anche del personale ATA) per l’a.s. 2022/23.
INDICAZIONI OPERATIVE
I posti, (salvo quelli destinati ai DSGA), per cui non è stato possibile assegnare incarichi a tempo indeterminato, saranno ricoperti con supplenze annuali o temporanee sino al termine dell’attività didattica.
Le supplenze saranno assegnate scorrendo le graduatorie (I Fascia) fino al relativo esaurimento. Terminato l’elenco, le residue disponibilità saranno assegnate dai Dirigenti scolastici attingendo dalle risorse inserite nelle graduatorie di istituto fino alla III Fascia.
Per chi accetta un incarico annuale o fino al termine dell’attività didattica, è riconosciuta la possibilità di accettare, in ogni caso, un‘altra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale alle stesse condizioni temporali appena descritte.
Per le supplenze concesse su spezzone orario, si ha diritto al completamento dell’orario solo tra posti dello stesso profilo.
È possibile abbandonare un posto part-time per accettare un posto intero solo quando, al momento della convocazione, il posto intero fosse indisponibile.
DIVIETI
Conformemente a quanto previsto dalle leggi di Bilancio 2015 e 2018, I Dirigenti scolastici non possono provvedere ad assegnare supplenze brevi al personale ATA temporaneamente assente salvo le ipotesi che seguono:
se la scuola è dotata con meno di 3 posti di organico o nelle altre scuole a decorrere dal trentesimo giorno di assenza ( rispettivamente per i profili di Assistente tecnico e amministrativo)
in difetto di motivata delibera da parte del Dirigente scolastico, per i primi 7 giorni di assenza (per il profilo di Collaboratore scolastico).
Conformemente a quanto disposto dall’art. 41 CCNL 2016/18 è prevista la possibilità di conferire delle eventuali supplenze a termine sui posti eventualmente residuati dalla procedura assunzionale rivolta agli ex LSU ed Appalti storici (art. 58, comma 5-septies DL 69/2013).