Secondo i legali ALDO ESPOSITO e CIRO SANTONICOLA, il diploma tecnico pratico di “vecchio ordinamento”, conseguito cioè entro l’a.s. 1997/98, presenta delle specificità tali da consentire la domanda giudiziaria di abilitazione all’insegnamento.
Questa la pietra angolare su cui, secondo i legali, potrebbero edificarsi i presupposti per proporre ricorso innanzi al giudice del lavoro e domandare l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
Per di più, recenti modifiche legislative, tenendo conto della Legge 107/2015, hanno ammesso, fra i titoli validi per accedere al reclutamento, sulle classi di insegnamento tecnico pratiche ed in sostituzione dell’abilitazione, il semplice possesso del diploma I.T.P., fino all’a.s. 2024/25.
Quindi, il ragionamento giuridico dovrebbe correre su un binario obbligato, perché,
se il requisito originario di accesso ai concorsi è l’abilitazione;
se, ad oggi, l’abilitazione è stata definita alla stregua del possesso di diploma o titolo abilitante;
se per i reclutamenti, fino al 2024/25, il semplice diploma I.T.P. è sufficiente per la partecipazione ai concorsi concepiti per gli abilitati;
Allora è da ritenersi che l’abilitazione possa identificarsi con il possesso del diploma I.T.P. fino all’a.s. 2024/25.