Cancellazione dalle graduatorie
Il docente sarà cancellato da ogni graduatoria in essere nella quale si sia iscritto in caso di superamento del test finale con valutazione positiva e sarà confermato in ruolo presso la sede ove ha svolto il periodo di prova.
Vincolo triennale per mobilità e assegnazione provvisoria
All’esito positivo di test e valutazione finale, il docente non può chiedere:
- trasferimento per lo stesso posto e classe di concorso provinciale e interprovinciale prima del termine di 3 anni compreso il periodo di prova.
- Né assegnazione provvisoria o utilizzazione su altra provincia.
Salvo per i casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Il docente potrà invece accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
INCENTIVI
I docenti che rinunciano ai trasferimenti, potranno fruire di un impulso economico, per una quota pari al 10% (30 milioni) del Fondo per la valorizzazione della professione docente (300 milioni) originariamente destinato alla contrattazione collettiva, allo scopo di gratificare gli anni di permanenza del docente nella stessa sede scolastica quando questi abbia residenza o domicilio abituale in un luogo diverso da quello in cui ha sede detto istituto.
SOSTEGNO
Fino al 31.12.2024 potranno accedere ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità e nei limiti della riserva di posti successivamente definita, tutti coloro, inclusi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli statali, che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 su posto di sostegno in scuole pubbliche, paritarie o percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, e che, chiaramente, abbiano conseguito l’abilitazione o il titolo di studio valido per l’insegnamento.
Fino al 31.12.2025: nelle ipotesi di esaurimento delle graduatorie concorsuali e in subordine rispetto alla chiamata veloce per i posti di sostegno, potranno essere bandite specifiche procedure concorsuali regionali. Le graduatorie che scaturiranno da questa procedura saranno aggiornate ogni 2 anni con l’onere per gli inseriti di aggiornare, a loro volta, il punteggio.
CLASSI DI CONCORSO
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, si provvederà alla revisione e all’aggiornamento della tipologia di classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento. Dall’attuazione di quanto previsto dal presente comma, non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per le classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, sono integrati i requisiti di accesso.
CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
È attesa una procedura straordinaria che interesserà il 50% dei posti vacanti per il triennio 2022/2023 – 2024/2025. Più precisamente, il concorso interesserà i docenti di religione con almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali. Le graduatorie scaturite dalla procedura straordinaria saranno utilizzate ogni anno fino al totale esaurimento degli elenchi.
ESONERO O SEMIESONERO COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLE IN REGGENZA
A partire dall’a.s. 2022/2023 a completamento di quanto previsto da legislazione vigente e contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all’USR competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di 2 nel caso di semiesonero, la concessione di dette esenzioni dall’insegnamento per attività di collaborazione durante lo svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.
Con decreto del MI vengono stabiliti parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi di tale facoltà con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi.
Dirigenti scolastici e DSGA, incarichi
In aggiunta a quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 si dispone che: le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.
Unità di missione PNRR
Il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione per il PNRR individua nei rispettivi anni scolastici compresi tra l’a.s. 2022/23 e 2025/26 un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.