Come noto, l’esame dei titoli costituisce la prima (fondamentale) tappa del percorso che conduce al traguardo della formazione delle graduatorie per le supplenze. Non superare questa fase, impedisce l’ingresso in graduatoria.
Si è ESCLUSI quando:
Non si possiede il titolo di accesso richiesto per le GPS al 31 maggio 2022;
La domanda è incompleta. Al riguardo, l’art. 7 comma 5 dell’O.M. 112 stabilisce che “Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza”;
Nell’ambito della II fascia GPS, non si allegano i titoli congiunti richiesti per l’inserimento in cdc;
L’OM avendo previsto chiaramente che possono far domanda i soli candidati già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso dello scorso biennio, è esclusa ogni istanza di nuovo inserimento nelle classi di concorso ad esaurimento;
Il candidato, al 1° settembre 2022, ha superato i 67 anni di età;
Si verifica l’eventualità di docenti immessi in ruolo sulla stessa classe di concorso;
Il docente inserito in GAE, consapevole dei meccanismi che regolano la possibilità di presentare domanda per le GPS nella stessa cdc ma in una provincia diversa, o in alternativa, nella stessa provincia ma per cdc diverse, non segue questa regola.
Il candidato dichiara, come titolo abilitante, la laurea + 24 CFU senza tener conto che nell’OM 112 detta combinazione di titoli non è indicata come requisito di accesso alla I fascia GPS e nonostante, la giurisprudenza abbia riconosciuto più volte la validità di tale orientamento, comunque il riconoscimento può avvenire solo e unicamente presentando ricorso.
Per fornire maggiori informazioni di cui può giovarsi il lettore, alleghiamo, all’elenco sopra descritto di casi di esclusione, ulteriori informazioni di cui siamo venuti a conoscenza.
Nell’ipotesi di titolo di accesso conseguito all’estero è importante distinguere due ipotesi che attengono al suo riconoscimento. Quando è riconosciuto dal Ministero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento. Quando invece non è riconosciuto, sarà necessario dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il 31.05.22 per poter essere iscritti con riserva. In pendenza dello scioglimento della riserva, il candidato, sarà inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti “pleno iure”;
Con riferimento ai candidati inclusi con riserva saranno esclusi i concorrenti non presenti nel precedente biennio che invece hanno dichiarato di esserci. Si badi, che ciò non vale per gli aspiranti che hanno dichiarato “precedente inserimento” per la II fascia delle GPS sostegno;
Diversamente, con specifico riferimento alla dichiarazione possesso titolo di riserva, che comprende: i superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche, gli Invalidi civili o di guerra, gli invalidi di servizio, gli invalidi del lavoro o equiparati, gli orfani o profughi o vedove di guerra, per servizio e per lavoro, gli invalidi civili, i non vedenti o sordomuti, i volontari in ferma breve e prefissata. In tutti questi casi, dovrà essere accertato il possesso del titolo.
Per quanto riguarda i servizi annualità sostegno, bisognerà verificare se tali servizi siano stati prestati effettivamente sul sostegno e che il candidato, nella sua dichiarazione, abbia privilegiato il posto comune.
Chiaramente, chi è stato escluso dalle graduatorie, non risulterà negli elenchi che saranno pubblicati e dai quali si potrà accertare la propria posizione con il relativo punteggio.