La pensione di inabilità spetta qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l’attività lavorativa per l’aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell’inabilità.

Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

La pensione di inabilità per lavoratori del Pubblico Impiego può essere richiesta da tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Decorrenza e durata

La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Se la domanda è presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazine della domanda.

La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.

REQUISITI

Il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni:

  1. possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
  2. risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  3. riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

MISURA

Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta un accredito di anzianità convenzionale fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio, utili a tutti gli effettti del calcolo della pensione.

INCOMPATIBILITÀ

La pensione di inabilità assoluta e permenente a qualsiasi lavoro è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero ed è revocata nel caso in cui venisse accertata una contribuzione connessa ad attivtà lavorativa, autonome o subordinata, che si collochi nell’arco temporale successivo alla decorrenza della pensione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall’articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all’amministrazione presso la quale il dipendente o l’ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, utilizzando la modulistica fornita dall’ufficio, oppure con raccomandata.
Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Sarà cura dell’ammnistrazione pubblica affidare la verifica dello stato di inabilità alle commissioni mediche preposte.

Ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, il datore di lavoro emette il provvedimento di cessazione dal servizio per inabilità e trasmette tutta la documentazione, compreso il verbale, al Fondo di Quiescenza.

L’Ufficio preposto alla liquidazione dei trattamenti emette il provvedimento di attribuzione della pensione di inabilità.

Una volta accertata l’inabilità da parte della commissione medica di verifica, si potrà presentare domanda di pensione di invalidità/inabilità all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.