Tuona l’assenza dei 200 euro previsti dal decreto aiuti tra gli importi del cedolino di luglio attesi da corpo docente e ATA.
Niente panico però, perché, per i dipendenti scuola il bonus sarà erogato in automatico senza necessità di dover procedere alla compilazione di alcuna dichiarazione come previsto dal DL 21 giugno 2022 n.73 pubblicato in G.U. serie generale n.143 del 21 giugno 2022.
In particolare all’art.36 è stabilito che: “Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1”.
Quindi, eventualmente, l’emissione potrebbe avvenire o mediante emissione speciale NoiPA in data 14 luglio oppure nel cedolino di agosto.
E i PRECARI con contratto scaduto?
Con nota n. 2505 del 21 giugno 2022, l’INPS di concerto con il Ministero del Lavoro comunica che l’indennità dovrà essere inclusa nella retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 o, alternativamente, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (es. part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, in quella erogata nel mese di luglio (corrente anno) anche se di competenza del mese di giugno 2022;
il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022; infine, sussistendo i predetti parametri, l’indennità dovrà essere erogata sempre e comunque, e non importa che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato o indeterminato, quando la retribuzione risulti azzerata da eventi tutelati (es. sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto o congedi).