PERSONALE DOCENTE
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
In sintesi, è possibile fruire delle ferie spettanti:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
- durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per iconcorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;
- dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).
PARTICOLARITÀ
Personale docente
Ferie durante il periodo delle lezioni
Per il personale docente a tempo indeterminato e determinato: Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di 6 gg. ferie che sono subordinati alla possibilità di sostituzione con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Tali giorni, se fruiti, sono detratti dal monte ferie spettante.
Personale docente a tempo indeterminato
Per i soli docenti assunti a tempo indeterminato i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, da fruire alle stesse condizioni e con le stesse modalità 6 giorni di ferie, anche se fruiti “come” permessi per motivi personali e familiari, sono detratti dal monte ferie spettante.