Ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007 il personale ATA con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell’ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.
Il personale ATA in altro profilo o in qualità di docente al 31 agosto o al 30 giugno (ex artt. 36 e 59) assume lo status previsto per il supplente, anche per i congedi e la retribuzione.
Fruizione delle ferie
contratto al 31 agosto: il personale fruirà delle ferie nella scuola in cui è in servizio con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato;
contratto al 30 giugno:
- non è possibile attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.;
- non è possibile calcolare i giorni di ferie spettanti sottraendo i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse, così come si fa per tutti i supplenti a tempo determinato con contratto al 30/6.
Ciò perché il personale destinatario dell’art. 36 e 59 rientra nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato e non cessa il rapporto di lavoro.
In conclusione, così come precisato anche dall’ARAN – SCU_014_Orientamenti applicativi – tale personale fruirà delle ferie al rientro nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato (detratti i giorni di ferie eventualmente già fruiti durante la supplenza).